IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
           SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge dando atto che la stessa  entrera'  in  vigore  nel
termine  previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il
Governo della  Repubblica  non  ha  espresso  il  suo  consenso  alla
dichiarazione  d'urgenza  e  alla conseguente entrata in vigore della
legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di applicazione
 
   1. La presente  legge  disciplina  il  procedimento  di  nomina  o
designazione  a  pubblici  incarichi attribuiti alla competenza della
Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in  base
a convenzioni.
   2.  La  presente  legge  si applica agli organi di amministrazione
degli enti pubblici, delle persone giuridiche, e di altri  organismi,
quando  alle  nomine  o  designazioni  dei  componenti di tali organi
concorre la Regione.
   3. La presente legge non si applica  nei  casi  di  rappresentanza
politica  inerente  alla carica di consigliere regionale, nei casi di
rappresentanza di diritto in  funzione  di  cariche  gia'  rivestite,
nonche'   nei   casi   di  nomina  o  designazione  dipendenti  dallo
svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per  disposizioni  di
legge.
   4.  Per  le nomine o designazioni previste dalla presente legge e'
richiesto   il   possesso    di    requisiti    di    esperienza    e
professionalita'rapportati  alla  specificita'  dell'attivita' svolta
dall'organo o dall'organismo a cui le medesime si riferiscono.